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Prestazioni sanitarie in farmacia, Tar Sicilia accoglie ricorso Uap e Anmed: “Illegittime”

(Adnkronos) – Il Tar della Sicilia “ha accolto il ricorso promosso da Anmed (Associazione nazionale di medicina, diagnostica, salute e benessere) e Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata) a tutela del diritto alla salute dei cittadini e dei servizi sanitari, patrocinato dallo studio legale Minnella e Coppa attraverso gli avvocati Paolo Rossi, Alberto Pepe, Vincenzo Minnella e Davide Di Paola. Grazie a questa sentenza – sottolinea una nota Uap-Anmed – il Tar ha finalmente riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalle strutture sanitarie accreditate, che erogano servizi sanitari nel rispetto delle norme di legge, con il possesso dei 420 requisiti strutturali, professionali e tecnologici previsti per garantire una medicina di precisione per i nostri cittadini”. Di conseguenza, sono state riconosciute le istanze di Anmed e Uap, “affinché alle farmacie siano riconosciute prestazioni di mero autocontrollo”.  “Con una recente sentenza (n. 1003/2024), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha stabilito che è illegittima la previsione secondo cui le farmacie possano effettuare prestazioni sanitarie a carico del Ssn in locali esterni e distaccati rispetto alla sede della farmacia – proseguono i ricorrenti – La decisione annulla una nota dell’assessorato regionale della Salute che autorizzava tale possibilità, ritenendo che essa anticipi indebitamente una riforma normativa ancora non approvata (‘Ddl semplificazioni 2024’) e dunque priva di copertura legislativa attuale”. Il Tar della Sicilia, evidenziano Anmed e Uap, “ha sottolineato che nessuna norma statale oggi in vigore consente alle farmacie di svolgere attività sanitarie in spazi esterni alla sede farmaceutica, a eccezione di alcune attività specifiche (come la somministrazione di vaccini e tamponi) che sono tassativamente previste dalla legge”. “Ne consegue che le farmacie possono effettuare solo test di autocontrollo e alcune attività di prevenzione all’interno dei propri locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 153/2009. Non possono invece trasformarsi in veri e propri ambulatori né svolgere esami diagnostici assimilabili a quelli erogati da laboratori e strutture sanitarie accreditate, soggetti a rigide autorizzazioni. La sentenza ribadisce quindi un principio fondamentale: la tutela della salute e l’erogazione di prestazioni sanitarie devono avvenire nel rispetto delle norme e delle garanzie previste per tutti gli operatori del settore, senza scorciatoie o trattamenti di favore”, conclude la nota Anmed-Uap. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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